CALCIO – I provvedimenti del Giudice sportivo: bastonate Paolana e Castrovillari

CAMPIONATO ECCELLENZA

DELIBERE
Gara del 3/ 2/2013 PAOLANA – CALCIO ACRI
Il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo con il quale la società Calcio Acri ha chiesto irrogarsi alla società Paolana la punizione sportiva della perdita della gara per avere, nelle file di quest’ultima, partecipato il giocatore Cavatorti Valentino nato il 8/8/86 non avente titolo in quanto in difetto di tesseramento poichè la lista con la quale la società Castrovillari Calcio avrebbe trasferito il calciatore alla società Paolana, sarebbe stata sottoscritta dal legale rappresentante della stessa Castrovillari Calcio, sig. Bonafine Egidio, inibito fino al 31/12/2012, e pertanto impedito a sottoscrivere il trasferimento;
lette le controdeduzioni della società Paolana che evidenziano:
1- la inammissibilità del ricorso poichè proposto oltre i termini di legge;
2- che la lista di trasferimento del calciatore è avvenuta nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 100 delle NOIF con la trsmissione del relativo accordo trasmesso al CRC;
3- che a seguito delle dimissioni di tutta la dirigenza della società Castrovillari Calcio il Sig. Bonafine Egidio era l’unico soggetto titolare dei poteri rappresentativi della medesima società;
considerato preliminarmente che, per quanto attiene alla inammissibilità, non vi è stata violazione nella trasmissione del reclamo in quanto è stato regolarmente proposto al Giudice Sportivo Territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara per come previsto dall’articolo 46 comma 3 del CGS;
accertato che alla gara Paolana – Calcio Acri del 3/2/2013 ha effettivamente preso parte il giocatore Cavatorti Valentino nato il 8/8/1986;
rilevato:
– che, dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria, risulta che il calciatore Cavatorti Valentino nato il 8/8/1986, è stato trasferito a titolo temporaneo, con decorrenza 12/12/2012 dalla società Castrovillari Calcio alla società Paolana con richiesta di trasferimento numero 013140 sottoscritta, per la società Castrovillari Calcio, dal Sig. Bonafine Egidio;
– che, contrariamente a quanto asserito dalla società Paolana nelle proprie controdeduzioni, risultano essere depositate agli atti del Comitato esclusivamente le dimissioni del Presidente della società Castrovillari calcio Sig. Martucci Gaetano e che il Sig. Bonafine Egidio, Vice Presidente, all’atto della sottoscrizione del trasferimento del calciatore, risultava essere inibito fino al 31/12/2012 come da provvedimento disciplinare del GST pubblicato nel Comunicato Ufficiale n 77 del 6.12.2012;
– che ai sensi dell’art. 100 delle NOIF, la richieste di tesseramento devono essere “sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali” e che, ai sensi dell’art. 19 del CGS, “ai soggetti inibiti è fatto divieto – tra le altre cose – di rappresentare le società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale”;
– che, il Sig. Bonafine Egidio ha svolto un’ attività che non poteva effettuare non avendone titolo poiché inibito; tale carenza di potere provoca l’inesistenza del provvedimento stesso (lista di trasferimento di un calciatore) in quanto, dal momento della conoscenza del provvedimento di sospensione, non poteva svolgere alcuna attività inerente la propria qualità di soggetto federale;
per quanto sopra esposto, nel caso di specie, appare evidente che il trasferimento del calciatore Cavatorti Valentino dalla società Castrovillari alla società Paolana debba intenderesi giuridicamente inesistente essendo stato sottoscritto da soggetto inibito;
ritenuto che, pertanto, il calciatore Cavatorti Valentino non aveva titolo per prendere parte alla gara oggetto di reclamo;
visto l’art. 17 comma 5 punto a) del C.G.S.
delibera
in accoglimento del reclamo, infliggere alla società PAOLANA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 ed accreditare sul conto della società Calcio Acri la relativa tassa
trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine all’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

Gara del 3/ 2/2013 CASTROVILLARI CALCIO – SILANA 1947
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società Silana 1947 ha chiesto irrogarsi alla società Castrovillari Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 per avere nelle file di quest’ultima partecipato i calciatori Nucera Francesco Antonio nato il 13/6/87, Vitiritti Rosario Michele nato il 7/3/88, e Lacanna Mario nato il 13/9/77 tutti in difetto di tesseramento poiché sottoscritto dal sig. Bonafine Egidio, Vice Presidente, inibito fino al 31/12/2012 e pertanto impedito a sottoscrivere i tesseramenti;
accertato che alla gara Castrovillari Calcio – Silana 1947 del 3/2/2013 hanno effettivamente preso parte i giocatori Nucera Francesco Antonio, Vitiritti Rosario Michele e Lacanna Mario;
rilevato che dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R. Calabria risulta:
– che il calciatore Nucera Francesco Antonio nato il 13/6/1987 è stato trasferito a titolo definitivo, con decorrenza 8/12/2012 con richiesta numero 060382 dalla società APD Leon Fortese alla società Castrovillari Calcio sottoscritta dal Vice Presidente della società Castrovillari Calcio, sig. Bonafine Egidio, inibito fino al 31/12/2012 con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale 77 del CRC del 6.12.2012;
– che i giocatori Vitiritti Rosario Michele nato il 7/3/88 e Lacanna Mario nato il 13/9/77 sono stati oggetto di richiesta di tesseramento rispettivamente n.024833 e n.024836 del 22 e 21 dicembre 2012 a firma del Vice Presidente della società Castrovillari Calcio, Sig. Bonafine Egidio, inibito fino al 31/12/2012 con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale 77 del CRC del 6.12.2012;
– che ai sensi dell’art. 100 delle NOIF, la richieste di tesseramento devono essere sottoscritte da coloro che “possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali” e che, ai sensi dell’art. 19 del CGS, “ai soggetti inibiti è fatto divieto – tra le altre cose – di rappresentare le società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale”;
– che, il Sig. Bonafine Egidio ha svolto un’ attività che non poteva effettuare non avendone titolo poiché inibito; tale carenza di potere provoca l’inesistenza del provvedimento stesso (lista di trasferimento di un calciatore) in quanto, dal momento della conoscenza del provvedimento di sospensione, non poteva svolgere alcuna attività inerente la propria qualità di soggetto federale;
per quanto sopra esposto, nel caso di specie, appare evidente che il tesseramento dei calciatori Nucera Francesco Antonio, Vitiritti Rosario Michele e Lacanna Mario in favore della società Castrovillari debbano intenderesi giuridicamente inesistenti essendo stati sottoscritti da soggetto inibito;
ritenuto che, pertanto, i calciatori Nucera, Vitiritti e Lacanna non avevano titolo per prendere parte alla gara oggetto di reclamo;
visto l’art. 17 comma 5 punto a) del C.G.S.
delibera
in accoglimento del reclamo, infliggere alla società CASTROVILLARI CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 ed accreditare sul conto della società Silana 1947 la relativa tassa
trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine all’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – GARE DEL 17/ 2/2013
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
€ 450,00 CATONA CALCIO

€ 300,00 BOCALE CALCIO 1983

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 6/ 3/2013
ARNONE SIMONE (PAOLANA)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 27/ 2/2013
LOGATTO GIUSEPPE (PAOLANA)

A CARICO DI MEDICI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 3/ 4/2013
PELLICANO GIUSEPPE (NUOVA GIOIESE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BALSAMO MARIO (SILANA 1947)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TRINGALI GIUSEPPE (BRANCALEONE)
FORNELLO ALESSANDRO (CATONA CALCIO)
CUSCUNA ROBERTO (GUARDAVALLE A.S.D.)
CASSARO DAVIDE (NUOVA GIOIESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR
CARABETTA GIUSEPPE (SIDERNO 1911)
MINICI ROCCO (SOVERATO V.)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
LUZZI UMILE (CALCIO ACRI)
DONATO GIULIANO (CASTROVILLARI CALCIO)
DALL ARCHE RUDY (CATONA CALCIO)
CRUCITTI GIUSEPPE (NUOVA GIOIESE)
BERTINI GAETANO (PAOLANA)
GENTILE LUCA (PAOLANA)
DE LUCA FRANCESCO (SAN LUCIDO)
DELUCA ROSARIO (SAN LUCIDO)
LAMBERTI ILARIO (SILANA 1947)

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE
Gara del 16/ 2/2013 TORRETTA – ROGGIANO CALCIO 1973
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

PREANNUNICO RECLAMO
Gara del 17/ 2/2013 PRAIA – AUDACE ROSSANESE
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ A.S.D. AUDACE ROSSANESE si soprassiede ad ogni decisione in merito.
Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – GARE DEL 16/ 2/2013
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
€ 600,00 e DIFFIDA TAURIANOVESE A.S.D.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 6/ 3/2013
MANFREDA ANTONIO (CUTRO)
RUFFO ANDREA (REAL SAN MARCO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 27/ 2/2013
MEZZATESTA SAVERIO (TAURIANOVESE A.S.D.)

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 27/ 2/2013
ESPOSITO ANTONIO (REAL SAN MARCO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MILANO SALVATORE (CUTRO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FRANCO FERRUCCIO (CUTRO)
MARTUCCI GIANFRANCO (CUTRO)
ESPOSITO ANTONELLO (REAL SAN MARCO)
GIRILLO PIETRO (SPORTING CLUB DAVOLI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
DEVONA MATTEO (CUTRO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – GARE DEL 17/ 2/2013
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
€ 650,00 PRAIA
€ 500,00 GIMIGLIANO DILETTANTISTIC
€ 350,00 BOVALINESE
€ 350,00 GALLICESE
€ 300,00 POLISTENA
€ 250,00 REGGIOMEDITERRANEA

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 24/ 4/2013
VERZINA FRANCESCO (ROCCA CALCIO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 20/ 3/2013
SPOLITU GINO (PRAIA)

A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 13/ 3/2013
GRANDE PLACIDO (SAN CALOGERO)

SQUALIFICA FINO AL 27/ 2/2013
MOLLO MASSIMILIANO (AUDACE ROSSANESE)

CUSATO DOMENICO (BOVALINESE)

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2013
PANARIELLO MAURIZIO (BOVALINESE)

SQUALIFICA FINO AL 27/ 2/2013
CURCIO ANTONIO (PRAIA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MAURO ALESSIO (GIMIGLIANO DILETTANTISTIC)
MANDARANO FRANCESCO (PRAIA)
PINO ROSARIO ANDREA (REGGIOMEDITERRANEA)
SAPONE GIUSEPPE (REGGIOMEDITERRANEA)
ARTUSO ROCCO ANTONIO (RIZZICONI CALCIO)
FERLA ANTONIO (SAN CALOGERO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
CARINO FRANCESCO (CITTA AMANTEA 1927)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR
GIGLIOTTI GIACOMO (GIMIGLIANO DILETTANTISTIC)
REALE VITTORIO (PRAIA)
ARABIA PIETRO (ROCCA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
CATALANO VINCENZO (AUDACE ROSSANESE)
SESTITO FABIO (AUDACE ROSSANESE)
FONTANA FILIPPO (GALLICESE)
MAMMOLENTI LUCA (MARINA DI GIOIOSA)
PISANO ALESSANDRO (MONTEPAONE CALCIO)
D AGOSTINO RICCARDO (POLISTENA)
DAGOSTINO SALVATORE (REGGIOMEDITERRANEA)
BARILA GIOVANNI (RIZZICONI CALCIO)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE
Gara del 16/ 2/2013 TAUREANA – DELIESE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

DELIBERE
Gara del 27/ 1/2013 PEPPE ZACCARO FRASCINETO – SPORTING FRANCAVIL 2009
Il Giudice Sportivo Territoriale, letta la delibera adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale riportata nel Comunicato Ufficiale n. 112 del 19.2.2013 con la quale è stata revocata la squalifica inflitta al capitano della società Peppe Zaccaro Frascineto Sig.ZACCARO Benito (sanzionato in luogo dell’autore dell’atto di violenza subito dall’arbitro);
ritenuto che la società Peppe Zaccaro Frascineto ha riferito il nominativo del reale responsabile dell’atto di violenza a danno del direttore di gara è specificatamente il Sig. MARINO Angelo;
che pertanto il calciatore Marino Angelo (Peppe Zaccaro Frascineto) si è reso responsabile dell’atto di violenza a danno dell’arbitro;
delibera
1) infliggere al calciatore MARINO Angelo,tesserato della società Peppe Zacc. Frascineto, la squalifica fino al 30 GENNAIO 2014.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – GARE DEL 16/ 2/2013
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
€ 250,00 CALCIO CITTANOVESE

€ 100,00 FRONTI

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 20/ 5/2013
TORCASIO SAVERINO (FRONTI)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 20/ 3/2013
BUCCINNA SALVATORE (FRONTI)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 6/ 3/2013
LOPREVITE ANTONIO (CALCIO CITTANOVESE)

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 20/ 3/2013
RITROVATO ERNANI GIUSEPPE (REAL)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
TERRANOVA ANDREA (ANTONIMINA)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RUSSO MATTIAALESSANDR (BIVONGI PAZZANO)
VENTRICE LORENZO (REAL)
GIURLANDA DOMENICO (SORIANO 2010)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MOLLICA LEO (AFRICO)
MINERVINI GIUSEPPE (ANTONIMINA)
BRUNO GREGORIO (BAGNARESE)
ROVERE DOMENICO (CALCIO CITTANOVESE)
CARCHEDI ALESSIO (FRONTI)
DE FAZIO ANTONIO (FRONTI)
CARATOZZOLO MARIO (REAL)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
ROMANO VITTORIO (BIVONGI PAZZANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR
PRIOLI ANGELO (PEPPE ZACCARO FRASCINETO)
LANDOLFI ANTONIO (REAL PIANOPOLI)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
MURACE MANUEL (BIVONGI PAZZANO)
TROPEPI DOMENICO (CALCIO CITTANOVESE)
FIUMANO DANILO (COMPRENSORIO LAZZARO)
ALTOMARE GIANLUCA (REAL PIANE CRATI)
BERARDI MARCO (REAL PIANE CRATI)
PROVENZANO DANILO (REAL PIANE CRATI)
ROMEO FRANCESCO (S.CRISTINA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – GARE DEL 17/ 2/2013
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO (con decorrenza immediata)
€ 500,00 N GARE 1 SANT ANNA

AMMENDA
€ 300,00 e DIFFIDA OLYMPIC ACRI
€ 200,00 STILESE A TASSONE
€ 50,00 FIUMEFREDDO

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 20/ 3/2013
SIDOTI DANILO (GRIMALDI)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 6/ 3/2013
CACCAMO ANTONIO (RAFFAELE NICASTRO)
CELESTINO ERNESTO (SERRAPEDACE CALCIO 1986)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 27/ 2/2013
BRUNO GIOVANNI (FIUMEFREDDO)
ARUTA MARCELLO (LAUREANESE)
APICELLA ANTONIO VINCENZ (STILESE A TASSONE)

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 27/ 2/2013
BARONE SALVATORE (SAN FILI CALCIO 1926)
BAVARO GIUSEPPE (STILESE A TASSONE)

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 13/ 3/2013
CRESCENTE GIUSEPPE ANTONI (CARIATI)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 31/12/2013
CALABRETTA STEFANO (SANT ANNA)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
RODIO PASQUALE (SANT ANNA)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CATERISANO LUIGI VINCENZO (SANT ANNA)
SCANDALE ALFONSO (SANT ANNA)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MAZZEO ROCCO (APRIGLIANO CALCIO)
CELESTINO AMERIGO (SERRAPEDACE CALCIO 1986)
PAPANDREA DOMENICO (STILESE A TASSONE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PRISTERA RICCARDO (CASCIOLINO 2007)
BIAGI DAVIDE (COTRONEI 1994)
LEPANTO MAURO (GRIMALDI)
SESTITO VINCENZO (LUZZESE CALCIO 1965)
VESCIO ANTONIO (PRO MESORACA)
RANIERI GABRIELE (REAL ACCIARELCAMPESE)
PERRI GIOVAMBATTISTA (SAN FILI CALCIO 1926)
CAMPO MICHAEL (SANT ANNA)
MARAZZITA DOMENICO (SCANDALE)
VENNERI GIUSEPPE (SPORTING FRANCAVILLA 2009)
BAVARO ALESSANDRO (STILESE A TASSONE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR
RIZZO NICOLA (CAMPORA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

DELMORGINE ANDREA (APRIGLIANO CALCIO)
ROCCISANO ANTONIO (CAULONIA 2006)
ABATE SIMONE (FIUMEFREDDO)
LAMANNA DANILO (GALATRO)
PETTINATO DOMENICO (GRIMALDI)
GOLIA GIOVANNI (JUVENILIA ALTO JONIO)
MALUCCHI SERAFINO (JUVENILIA ALTO JONIO)
GARCEA DAVIDE (LAUREANESE)
DE VINCENTI ALFONSO (MIRTO CROSIA)
NICOLETTA MARCO (NUOVA TORRE MELISSA)
IORIO CRISTIAN (ORSOMARSO)
MELITI GIUSEPPE (PETRIZZI)
BERLINGERI ARTURO (PETRONA)
AFTENI ALEXANDRU (PIANOPOLI)
LUCIA FRANCESCO (PIANOPOLI)
GRECO RAFFAELE (PIETRAFITTA CALCIO 2003)
CRINITI ROBERTO (PRO MESORACA)
SCALISE ANTONIO (SCANDALE)
RAFFA FRANCESCO (SERRESE)
ZANNINO LORENZO (STILESE A TASSONE)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE “serie C1”

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – GARE DEL 16/ 2/2013
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
€ 100,00 TRE COLLI FUTSALCATANZARO

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 26/ 2/2013
CUSATO VINCENZO (LOKRON CALCIO A 5)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RIBEIRO ANDERSON LUCAS (ATLETICO BELVEDERE)
SCARFONE FRANCESCO (FUTSAL ENOTRIA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
NASO GIUSEPPE (BRASIL ROCCELLA)
CUPELLI DANIELE (CITTA DI PAOLA CALCIO A 5)
CATALANO GIUSEPPE (LOKRON CALCIO A 5)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

PREANNUNCIO DI RECLAMO
Gara del 16/ 2/2013 FILADELFIA CUP – BOVALINO CALCIO A CINQUE
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ A.S.D.BOVALINO CALCIO A CINQUE si soprassiede ad ogni decisione in merito.
Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – GARE DEL 16/ 2/2013
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
€ 160,00 MODENA CALCIO A CINQUE

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 19/ 5/2013
RONDINELLI BRUNO (FILADELFIA CUP)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 26/ 2/2013
SPADAFORA ALDO (CITTA DI FIORE C5)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 27/ 7/2013
RANIERI DOMENICO (MODENA CALCIO A CINQUE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARINO MARIO (CANTINELLA CALCIO A 5) STASI ANTONIO (MEDICENTER KR C5)
CORMACI VINCENZO (MODENA CALCIO A CINQUE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR
POLICARO ANTONIO (CITTA DI VIBO VALENTIA C5)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
RUBINO ALESSANDRO (CANTINELLA CALCIO A 5)
MANCARI TOMMASINO (FILADELFIA CUP)
PRATICO BRUNO (FUTSAL PELLARO CALCIO A 5)
MILETO MATTEO (POLISTENA CALCIO A 5)

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